"La Commissione Finanze della Camera ha approvato l'emendamento di Forza Italia che scongiura il pagamento retroattivo dell'IMU relativo agli impianti sportivi gestiti da associazioni e società sportive", annuncia il presidente Paolo Barelli, nonché capo gruppo alla Camera, che continua: "era indispensabile una soluzione normativa e Forza Italia si è fatta carico di proporla. Il testo dell’emendamento, (6.02) approvato nell'ambito del decreto fiscale presso la Camera dei Deputati, indica pertanto le modalità di applicazione a carico degli enti locali affinché la richiesta dell'IMU sia legittimata per il futuro".
Tutto ciò rappresenta "un sollievo per le società sportive dilettantistiche che non sarebbero state in grado di affrontare ulteriori nuovi e imprevisti costi per continuare a supportare l'attività sportiva a favore dei cittadini".
Il presidente Paolo Barelli continua ad impegnarsi in prima linea con il governo "per mettere in atto ogni iniziativa al fine di tutelare il sistema sportivo italiano costituito da oltre centomila società sportive e da oltre un milione di volontari e addetti".
Riformulazione emendamento 6.02 Presentato dal gruppo Forza Italia-BP-PPE ed APPROVATO
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis.
1 - Ai fini dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 6 del regolamento n. 200 del 2012. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistono strutture di riferimento all’interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
2 - Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g) della legge n. 160 del 2019, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale della attività sportive di cui all’articolo 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall’anno di iscrizione nel predetto registro.