.

instagram

.
.

Il Consiglio Federale - ruolo

Consiglio Federale (Art. 13 Statuto Federale)

1) Il Consiglio Federale è composto:

a) dal Presidente della F.I.N.;

b) da 7 Consiglieri Federali;

c) da 2 Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti con equa rappresentanza di atlete e di atleti;

d) da 1 Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici.

2) Il Presidente e i Consiglieri Federali durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili, nei limiti del presente Statuto.

3) Il Segretario Generale della Federazione è il Segretario del Consiglio Federale.

4) Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

5) Può partecipare, con parere consultivo, il Presidente nazionale del Gruppo Ufficiali Gara, nominato secondo il Regolamento del G.U.G.. Possono inoltre essere invitati a partecipare al Consiglio Federale con solo parere consultivo i membri italiani in carica, degli organi direttivi internazionali ed i Presidenti italiani in carica delle Commissioni tecniche degli Organismi Internazionali, qualora il Consiglio tratti materie relative alla loro specifica competenza.

6) Possono inoltre partecipare, quando invitate dal Presidente, persone che abbiano cariche o incarichi federali.

7) Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

8) Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

9) Il Consiglio Federale nomina nella prima riunione nel proprio ambito tre Vice-Presidenti e i membri del Consiglio di Presidenza.

10) Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno sei volte all'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente o almeno tre dei suoi componenti lo richiedano.

11) Il Consigliere Federale che risulti assente senza valida giustificazione per 3 riunioni consecutive è considerato dimissionario.

12) Ove per qualsiasi causa venga a mancare non più della metà dei componenti del Consiglio Federale si provvede all'integrazione del Consiglio Federale chiamando a farvi parte i primi dei non eletti, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14 comma 5, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. In mancanza, la copertura dei posti rimasti vacanti deve avvenire con nuove elezioni da tenersi nella prima assemblea utile successiva all'evento. Qualora sia compromessa la funzionalità dell'Organo, tale Assemblea deve essere convocata e celebrata entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

13) Il Consiglio Federale resta in carica in regime di proroga fino alla elezione del nuovo Consiglio.

14) In caso di dimissioni contemporanee, ovvero intervenute nell'arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si ha la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente il quale resterà in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

15) In caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al bilancio od in caso di mancata approvazione dello stesso da parte della giunta Nazionale del C.0.N.I. deve essere convocata entro 90 giorni l’Assemblea Nazionale delle Società per l'approvazione del bilancio.

16) In caso di mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. In tal caso, il Presidente ed il Consiglio Federale restano in carica in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino all'Assemblea Straordinaria Elettiva da convocarsi nei termini come sopra stabiliti.

17) Le dimissioni di cui al precedente comma 14 sono irrevocabili.

 

Elezione dei Consiglieri Federali (Art. 14 Statuto Federale)

1) I Consiglieri Federali sono eletti dalla Assemblea Nazionale.

2) Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella singola categoria di appartenenza.

3) In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.

4) I delegati possono esprimere in ciascuna categoria un numero massimo di preferenze pari ai candidati eleggibili in ciascuna singola categoria.

5) Nella composizione del consiglio federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore a tre. A tale scopo, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni per il rappresentante dei tecnici, per i rappresentanti degli atleti e per i rappresentanti delle società sportive, avendo conto che, in ogni caso, ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.

6) Se all'esito dello scrutinio non dovesse risultare integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza degli affiliati che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

7) Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta né la nullità dell'assemblea né l'invalidità dell'elezione dell'organo.

8) Nella fattispecie di cui al precedente comma 7), si provvede all'integrazione dell'organo con le modalità indicate all'art.13, comma 12).

9) In assenza della figura del Tecnico, la percentuale del 30% del totale dei componenti del Consiglio Federale garantita ad Atleti e Tecnici è riservata integralmente agli Atleti.

 

Presentazione delle candidature (Art. 15 Statuto Federale)

1) Coloro che intendono concorrere alle elezioni a Presidente Federale ed a Consigliere Federale devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale entro e non oltre 40 giorni prima della data di celebrazione della assemblea, a pena di decadenza.

2) Non è ammessa la candidatura a differenti fasce di rappresentatività per le elezioni a Consiglieri Federali. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.

3) Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità ed eleggibilità previsti dal presente Statuto.

4) La Segreteria Federale compila quattro distinte liste di candidati, una per i candidati alla carica di Presidente Federale e le altre per i candidati nelle tre categorie: Consiglieri Dirigenti, Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici.

 

Funzioni del Consiglio Federale (Art. 16 Statuto Federale)

1) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

2) Il Consiglio Federale in base agli indirizzi generali dell'Assemblea, ed ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali:

a) delibera la convocazione delle Assemblee Federali;

b) emana i Regolamenti Federali;

c) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;

d) delibera sull'ordinamento delle manifestazioni federali;

e) fissa i programmi di partecipazione all'attività internazionale nominando i dirigenti responsabili;

f) istituisce gli Organi Federali periferici e nomina i Dirigenti federali degli Organi non elettivi, istituisce le Commissioni ritenute necessarie fissandone l'attribuzione e la durata. Dichiara la decadenza degli Organi periferici per gravi motivi pregiudicanti il regolare funzionamento e nomina eventuali Commissari Straordinari determinandone limiti e durata;

g) delibera entro i termini fissati dal C.O.N.I. il Bilancio preventivo, le variazioni di bilancio; ed il bilancio d'esercizio predisposti dal Segretario Generale; vigila sulle gestioni amministrative degli Organi e Settori federali; trasmette il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il bilancio d'esercizio al C.O.N.I. per l'approvazione nei termini prescritti;

h) nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia, i componenti degli Organi di Giustizia federale, con mandato irrevocabile se non per giusta causa;

i) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività amministrativa della F.I.N.;

l) delibera su convenzioni per la gestione di impianti natatori pubblici o privati al fine di facilitare lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali;

m) delibera sulla costituzione e sulla partecipazione di ed ad organismi funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e sul riconoscimento di soggetti aderenti alla F.I.N.;

n) delibera su ogni questione relativa all'attività federale non rientrante nella competenza di altri Organi.

 

Estratto dallo Statuto Federale