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Il Presidente - ruolo

1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale.

A tale fine, il Presidente:

a. presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
b. nomina i Direttori Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale;
c. ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
d. nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio Federale.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e ne delega la firma, convoca le Assemblee, convoca di sua iniziativa, o su richiesta di un Vice-Presidente o di almeno tre componenti il Consiglio Federale, rispettivamente il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Federale, dei quali presiede le riunioni.

3) Il Presidente adotta i provvedimenti di propria competenza nonché, nei casi di estrema urgenza, i provvedimenti anche su materie non delegabili di competenza del Consiglio Federale al quale sono sottoposti a ratifica alla prima riunione successiva ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

4) Formula eventuali osservazioni, sentito il Consiglio Federale, sugli accordi trasmessi dal Procuratore Federale in ordine all'applicazione di sanzioni disciplinari convenute con gli incolpati.

5) Possono essere eletti alla carica di Presidente soltanto coloro che, essendo in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto, abbiano depositato la propria candidatura almeno 40 giorni prima della data prevista per la celebrazione dell'Assemblea elettiva e che provvedano almeno 15 giorni prima dalla celebrazione della stessa al deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. In caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, il Presidente Federale è eletto alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 11 comma 16 bis.

6) In caso di temporanea assenza o d'impedimento il Presidente delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno dei Vice-Presidenti.

7) L'impedimento definitivo o le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell'intero Consiglio Federale e la convocazione dell'Assemblea elettiva da effettuarsi entro il termine massimo di 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza.

8) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente affidamento al Vice-Presidente come sopra individuato, del compimento dei soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente più anziano, subentra un altro Vice-Presidente secondo la procedura prevista al precedente comma 7.

9) In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che permangono in regime di proroga con soli compiti limitati agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentrerà il Vice-Presidente più anziano in carica o a parità il Vice Presidente più anziano d'età.

10) Le dimissioni del Presidente che originano la decadenza del Consiglio Federale sono irrevocabili.

Estratto dallo Statuto Federale