.

instagram

.
.

Il Collegio dei Revisori dei Conti - ruolo

1) Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale è composto dal Presidente, eletto dall’Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per i membri del Consiglio Federale. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti debbono risultare iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Legali.

2) I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico, il Presidente può essere rieletto. Il Collegio non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

3) Il Collegio vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge applicabili; accerta la regolare tenuta della contabilità; verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e scritture contabili;
esercita il controllo sull’intera gestione economica - finanziaria della Federazione e di tutti i suoi Organi; esercita il controllo contabile.

4) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale deve essere invitato alle Assemblee federali, nonché alle riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza.

5) La cancellazione o la sospensione dall’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Legali è causa di decadenza dall’ufficio di Revisore. I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale federale, a due riunioni del Collegio o a due riunioni del Consiglio Federale, decadono dall’ufficio.

6) In caso di rinunzia o decadenza per qualsiasi causa di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati decadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, sino alla successiva assemblea, dal Revisore più anziano.

7) Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre e delle riunioni deve redigersi processo verbale.
Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza assoluta. I Revisori effettivi possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l’obbligo di segnalarle al Presidente Federale per i provvedimenti di competenza.

8) I componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti Nazionali possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.N.

Estratto dallo Statuto Federale