Archiviato il procedimento per le doglianze del Latina. Deferito alla Disciplinare il Presidente Damiani per violazione degli artt. 6 dello Statuto federale, 5 e 22 del Regolamento Organico, 11 e 14 del Regolamento di Giustizia
ROMA
Il Procuratore federale, avv. Carlo D'Amelio, premesso che:
- la ASD Latina Pallanuoto ha emanato un comunicato stampa in cui si fa riferimento ad un episodio accaduto durante la partita di pallanuoto tra le squadre del Latina e quella del Civitavecchia, campionato regionale under 13, svoltasi il 20.02.2011 presso l’impianto del Vis Nova in Roma e così descritto: “ L’atleta della Latina Pallanuoto L. D. G. (classe 1999) è stato vittima di una vera e propria aggressione da parte del numero 10 del Civitavecchia: L’episodio è avvenuto in acqua nella fase di uscita di fine partita. In particolare L. veniva aggredito dal menzionato numero 10 che gli stringeva le mani al collo trattenendolo sott’acqua al punto tale da fargli perdere conoscenza. Due compagni di squadra, per fortuna, vista la situazione sono prontamente intervenuti per spingere L. verso l’alto e verso il bordo per tirarlo fuori dalla vasca: L. è stato letteralmente sollevato dalla piscina privo di sensi, adagiato sul bordo vasca e nella circostanza è stato notato che gli usciva schiuma bianca dalla bocca, con un viso pallido e labbra cianotiche. Dopodiché, grazie all’intervento dei primi genitori accorsi, L. ha cominciato a riprendere conoscenza pur rimanendo molto agitato e con grande tremore [...]”;
- il suddetto comunicato stampa è stato divulgato dalla Società ai media ed, in particolare, anche ai siti internet di riferimento, ad es. www.waterpoloweb.com, e la notizia, attesa la particolare tipologia dell’episodio rappresentata dalla Società, è stata poi ripresa con palese clamore dalla stampa, dalle reti televisive nazionali e locali ed emblematici appaiono al riguardo alcuni titoli ripresi dalle maggiori testate giornalistiche nazionali, in particolare nella giornata del 10 Marzo: “Tenta di affogare dodicenne durante la partita di pallanuoto” - “Pallanuoto, lite durante la partita: tenta di annegare avversario 12enne” (Il Messaggero), “Lite durante la partita di pallanuoto 12enne tenta di annegare l’avversario” (La Repubblica), “Pallanuoto-choc fra minori: tenta di affogare l’avversario” (Corriere della Sera), “Pallanuoto Minorenne tenta di annegare rivale” (Il Giornale), “Tenta di annegare avversario durante partita di pallanuoto” (Ansa), come pure la notizia ha trovato ampi spazi nel TG 5, nel TGR RAI3 oltreché in alcuni programmi televisivi c.d. talk-show;
- il G.U.R. del Lazio, previa omologazione dell’incontro, con decisione dell’11.3.2011 e sulla base dell’istruttoria espletata ha disposto “di non adottare misure disciplinari in danno di atleti della squadra della SNC Civitavecchia e di trasmettere gli atti all’Ufficio del Procuratore Federale per tutti gli adempimenti di propria competenza”;
Pertanto lo scrivente Ufficio ha esperito attività istruttoria provvedendo all’audizione dell’Ufficiale di Gara Sig. Leonardo Di Pietrantonio, del medico di servizio presente alla gara Dott. Antonio Laviola, del Presidente della ASD Latina Pallanuoto Sig. Francesco Damiani, del tecnico della Asd Latina Pallanuoto Sig. Mauro Gubitosa, dell’accompagnatore della squadra del Civitavecchia Sig. Daniele Lisi, veniva altresì acquisito ed esaminato il filmato fornito dalla Snc Civitavecchia relativo alla fase finale dell’incontro e a quella immediatamente successiva; in particolare:
- l’Ufficiale gara Sig. Di Pietrantonio ha precisato che durante gli ultimi minuti di gioco dell’incontro non sono stati commessi falli o azioni di gioco caratterizzate da violenza e che, fischiato la fine della partita, si sono avvicinati al tavolo della segreteria i due allenatori per esporre delle doglianze e poco dopo, nel rigirarsi verso il piano vasca, si avvedeva che sul lato opposto della piscina vi era un atleta sdraiato per terra e, pertanto, unitamente ai suddetti allenatori ed al medico di servizio si dirigeva verso questi, risultato poi esser L. D. G., della squadra del Latina Pallanuoto (n. 5).
- al giudice arbitro il D. G. appariva agitato, respirando con fatica, ma non aveva alcuna schiuma bianca che gli usciva dalla bocca né le labbra erano cianotiche o violacee, ma normali e il medico Dott. Laviola dopo averlo visitato gli comunicava di non ritenere necessario l’intervento del 118. Quanto all’accaduto il D. G. a domanda gli riferiva che non era successo niente e che voleva andar via, mentre intorno sentiva i compagni di squadra dire che era stato il n.ro 10 del Civitavecchia e facevano riferimento a qualcosa avvenuto dopo il fischio finale della partita. Alcuni minuti dopo giungeva prima il padre dell’atleta e successivamente la madre e di lì a poco il D. G. si rialzava e si avviava verso lo spogliatoio insieme ai compagni.
- il medico di servizio Dott. Antonio Laviola ha confermato quanto riferito dall’arbitro e di aver visitato il ragazzo trovandolo molto spaventato e con respiro affannoso. L’atleta, a domanda su cosa fosse successo, rispondeva di non sapere nulla ma solo di avere dolore alla gola. Il medico osservava un graffio un po’ profondo sul collo dell’atleta, dichiarando di non aver visto alcuna schiuma alla bocca e le labbra erano normali. Invitava l’atleta a stare calmo e, poco dopo arrivavano i genitori. Dopo circa una decina di minuti il ragazzo si riprendeva respirando in modo regolare e se ne andava via unitamente ai genitori ed ai compagni di squadra.
- il Presidente della Asd Latina Pallanuoto, Sig. Francesco Damiani, ha dichiarato che il giorno della partita non era presente all’incontro e che aveva appreso i fatti da parte dei genitori dell’atleta, in particolare dalla madre, e di aver parlato anche con il tecnico della propria squadra. Nel merito gli era stato riferito che l’episodio in questione era accaduto dopo il fischio della fine della partita quando gli atleti stavano per uscire dall’acqua.
- il tecnico del Latina Sig. Mauro Gubitosa dichiarava di non aver visto alcun episodio di particolare rilievo tra i due atleti in questione e questo anche nella fase finale della partita. Dichiarava di aver visto il ragazzo sdraiato in acqua poco dopo la fine della partita e che veniva portato fuori dall’acqua da alcuni compagni di squadra e, dopo essersi avvicinato allo stesso unitamente all’arbitro ed al medico e all’altro allenatore, aveva notato che respirava con fatica e aveva un segno vistoso sul collo. Non aveva visto alcuna schiuma alla bocca e le labbra gli erano sembrate leggermente arrossate. A domanda sull’accaduto il D. G., una volta rientrato dentro gli spogliatoi, gli riferiva che finita la partita un avversario non identificato si era avvicinato da dietro e prendendolo per il collo lo aveva tenuto sott’acqua.
- l’accompagnatore della squadra del Civitavecchia Sig. Daniele Lisi contestava quanto esposto nel comunicato stampa poiché al termine della partita il n. ro 10 del Civitavecchia si era subito diretto verso la zona dove era situata la panchina della propria squadra, mentre il n.ro 5 del Latina (il D. G.) si dirigeva verso il bordo vasca per uscire. Precisato di essere stato uno dei primi ad intervenire nei confronti del D. G., non aveva notato alcuna schiuma alla bocca e le labbra erano di colore normale e solo il respiro gli sembrava affannoso. Nessuno gli aveva riferito di una aggressione del n.ro 10 del Civitavecchia nei confronti del D. G., ma gli era stato riferito da parte del tecnico avversario solo di un’azione di contatto fra i giocatori un po’ più forte del solito.
- la visione del filmato conferma le circostanze relative all’assenza di episodi di violenza avvenuti durante le fasi finali della partita tra i due giocatori in questione, così come risulta confermato che dopo la fine dell’incontro non vi è più alcun contatto fisico tra il Di Giorgi ed il n.ro 10 del Civitavecchia, che si porta subito verso il lato della piscina dove è la panchina della sua squadra per poi uscire dall’acqua, mentre il D. G. si avvia nuotando verso il bordo vasca.
A conclusione dell’attività istruttoria lo scrivente Ufficio ha archiviato il procedimento in merito al fatto oggetto di doglianza da parte del Latina Pallanuoto poiché “L’esame del materiale probatorio acquisito consente di ritenere privo di fondamento l’assunto prospettato dal Latina Pallanuoto nel comunicato stampa di cui sopra e, difatti, le dichiarazioni dei testi e la visione e l’analisi del filmato hanno univocamente chiarito che non sussiste alcun episodio di aggressione (consistente nell’aver stretto le mani al collo dell’avversario tenendolo sott’acqua fino a fargli perdere conoscenza) da parte del n.ro 10 del Civitavecchia in danno del D. G. né durante le fasi finali della partita né dopo terminata la stessa”.
Ritenuto:
- che è principio generale per ogni soggetto federale fondare la propria condotta in osservanza dei fondamentali doveri di lealtà, di correttezza e probità sportiva;
- che è dovere-diritto di ogni soggetto federale ricorrere agli organi di giustizia sportiva per le infrazioni tecnico-disciplinari (falli, atti violenti, etc.) nonché per il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali e per l’inosservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai suddetti principi di lealtà, rettitudine e di correttezza morale, che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati;
Osservato:
- che il fatto addebitato nel comunicato stampa in questione è risultato assolutamente smentito nella sua sostanza in quanto non è emerso nessun atto violento da parte del n. ro 10 del Civitavecchia in danno del n. ro 5 del Latina, ed il contenuto delle dichiarazioni riportate nel comunicato de quo ha travalicato certamente il giusto e normale diritto di critica previsto dall’art. 22 del Regolamento Organico, anche secondo l’interpretazione conferita a detto concetto dalla Corte Federale, apparendo le affermazioni del tutto sproporzionate rispetto alla realtà dei fatti accertata e sfociando così come rilasciate in toni dalla natura offensiva e lesive nei confronti del destinatario delle stesse ed in ogni caso formulate in spregio di quei criteri di rispetto, rettitudine, lealtà e probità che devono caratterizzare i rapporti tra tutti i soggetti federali;
- che l’aver dato pubblica diffusione da parte della Asd Latina Pallanuoto ad un comunicato stampa nel quale si imputa ad un atleta, specificamente individuato, una gravissima condotta quale quella di aver “aggredito” l’avversario stringendogli “le mani al collo trattenendolo sott’acqua al punto tale da fargli perdere conoscenza”, episodio definito dal Latina “fatto increscioso e vergognoso solo a raccontarlo”, dilungandosi poi per oltre due pagine sui valori indiscussi dello sport (“lo sport è una scuola di vita”), senza curarsi di una previa verifica, sia pur sommaria, della veridicità oggettiva dell’accaduto, poi risultato privo di qualsiasi fondamento, non solo infrange i sopra richiamati doveri fondamentali a cui si deve attenere ogni soggetto tesserato, ma ha creato un ingiustificato allarme riguardo l’immagine della disciplina sportiva della pallanuoto che, considerato anche l’inevitabile clamore mediatico, corre il rischio di essere falsamente percepita come sport ontologicamente pericoloso, di cui la violenza ne rappresenta elemento specifico e costitutivo;
- che invece la Società Sportiva, tanto più per la gravità dell’addebito contestato, aveva il sopra indicato diritto-dovere di presentare un esposto nell’ambito della giustizia sportiva al fine di arrivare ad un celere ed efficace accertamento dell’effettiva portata dei fatti, chiarendo così quanto realmente accaduto;
- che per quanto sopra esposto le argomentazioni riportate nel comunicato relative agli indiscutibili precetti educativi e morali dello sport alla luce dei fatti accertati assumono connotati di mera retorica richiedendo invece, anche e forse soprattutto in considerazione della giovane età dei soggetti coinvolti, maggiore attenzione e cautela pena, come in effetti successo, l’aver reso la vicenda, per come raffigurata, di indubbio richiamo per gli organi di informazione;
- che ai sensi dell’art.14 del Regolamento di Giustizia la Società risponde sempre dell’operato commesso da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile dell’operato dei suoi dirigenti fino a prova contraria.
Tutto ciò premesso e ritenuto il Procuratore Federale, DEFERISCE alla Commissione Disciplinare, organo dinanzi alla quale è tenuta a comparire, la ASD LATINA PALLANUOTO, in persona del Presidente pro tempore Sig. Francesco Damiani, per violazione dell’art. 6 dello Statuto federale, degli artt. 5 e 22 del Regolamento Organico e degli artt. 11 e 14 del Regolamento di Giustizia giusti i motivi di cui in premessa.