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Pallanuoto: il Giudice omologa Gifa Palermo-Orem Pescara

Pallanuoto

Il Giudice Unico, avv. Andrea Pascrini, in merito alla partita di A1 femminile Gifa Palermo-Orem Pescara ha emesso il seguente provvedimento:
Il Giudice Unico, visti gli atti, osserva:
- A 1'47'' del quarto tempo veniva espulsa una giocatrice del Pescara; si creava quindi una situazione di superiorità numerica nella quale nel giro di un paio di secondi la squadra del Pescara recuperava la palla;
- con palla in mano del Pescara l'arbitro percepiva il suono di richiesta di time out.
- in realtà si accertava che il time out era stato richiesto dalla Gifa, ciò in quanto l'arbitro accertava che il tavolo aveva ritardato qualche secondo per la comunicazione di tale richiesta (anche successivamente, per altra richiesta di time out, l'arbitro aveva riscontrato una differenza di qualche secondo tra la richiesta di time out e il suono del tavolo).
- L'arbitro, in assenza di elementi certi, decideva come da motivazione dallo stesso sottoscritta e allegata al verbale.
- Il Pescara presentava reclamo ove sostanzialmente sosteneva che si trattava di un time out illegale da parte della Gifa con ogni ulteriore conseguenza.
Tutto ciò premesso:
Innanzitutto questo Ufficio deve valutare se la fattispecie sopra rappresentata debba o meno inquadrarsi in un eventuale errore tecnico (per il quale questo Ufficio non avrebbe voce in quanto, comunque, sarebbe inammissibile un reclamo tecnico) ovvero se il fatto in questione debba essere valutato di rilievo ai fini dell'omologa dell'incontro, compito questo sicuramente spettante a questo Ufficio.
La Società reclamante sostiene che si è trattato di un time out illegale.
La valutazione della legalità o meno di un time out è di esclusiva pertinenza dell'arbitro, essendo preclusa a questo Ufficio una valutazione di tal tipo (fatto salvo ovviamente episodi che abbiano avuto, per loro specifiche ulteriori caratteristiche, un rilievo nella oggettiva regolarità dell'incontro).
Non è certo questo il caso.
Quindi questo Ufficio ritiene inammissibile il reclamo del Pescara in quanto deve essere qualificato come errore tecnico.
Per queste ragioni:
1) OMOLOGA l'incontro con il risultato acquisito sul campo;
2) dichiara inammissibile il reclamo del Pescara;
3) incamera la tassa.
 
A1 uomini
In merito all'incontro Banca Nuova Palermo-Energia Siciliana Catania, il Giudice ha emesso i seguenti provvedimenti:
Ammonizione: al sig. Giorgio Giliberti (dirigente Banca Nuova Palermo) per comportamento poco riguardoso verso l'arbitro;
Ammenda: € 60 alla Banca Nuova Palermo per carenze organizzative (35 secondi non funzionanti).