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Pallanuoto: CAF. Motivazione sentenza Mameli-Imperia 7-9

Pallanuoto

Segue la motivazione della decisione adottata dalla CAF riunitasi in data 28/3/2006 - Presidente Avv. Pier Salvatore Maruccio, membri Avv.ti Daniela Tommasi e Marco Pietrocola - a seguito del ricorso proposto dalla RN Imperia avverso il provvedimento adottato dal GUN il 21/3/2006.
 
La CAF
 
- letto il ricorso presentato dalla RN Imperia avverso il provvedimento GUN del 21/3/2006 inerente l'incontro del 18/3/2006 Mameli-Imperia con il quale veniva non omologato il risultato di 7-9 e disposta la ripetizione della partita in accoglimento del reclamo presentato dall SSN Mameli;
- esaminati gli atti ufficiali;
 
Rileva
 
- che le doglianze della ricorrente trovano precipuo riscontro nella disposizione di cui il comma 2 art. 7 delle Norme Organizzative Generali, comuni a tutte le specialità, in base alle quali "per gli incontri di pallanuoto non è ammessa la presentazione di reclami tecnici";
- che il reclamo proposto dalla SSN Mameli deve ascriversi nella categoria "reclami tecnici" poiché attinente l'operato dell'arbitro, la cui valutazione è esclusivamente tecnica;
 
tutto ciò premesso e considerato Delibera di accogliere il ricorso proposto dalla RN Imperia annullando la decisione del GUN del 21/3/2006 e disponendo l'omologazione dell'incontro con il risultato acquisito sul campo; disponde altresì la trasmissione degli atti al Gruppo Ufficiali Gara per ogni valutazione che riterrà opportuna.