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Pallanuoto: La Procura federale deferisce Figari alla Commissione disciplinare: chiesta la sospensione cautelare immediatamente esecutiva

Pallanuoto

Il Procuratore federale, avv. Carlo D'Amelio, ha deferito alla Commissione disciplinare Niccolò Figari (Pro Recco) per violazione dell'art. 6 commi 4) e 5) dello Statuto federale e dell'art. 13 del Regolamento Organico e ha chiesto di adottare nei confronti dell'atleta il provvedimento cautelare immediatamente esecutivo di sospensione da ogni attività federale, o altro provvedimento di analoga finalità, fino all'esito della decisione della Commissione disciplinare stessa.
 
Il Procuratore federale, avv. Carlo D'Amelio, ha adottato queste decisioni ai sensi degli artt. 8 e 31 del vigente Regolamento di Giustizia della FIN considerata la gravità dell’infrazione, i gravi indizi di colpevolezza ed al fine di evitare la reiterazione della violazione nei prossimi incontri tra le squadre della Pro Recco e della RN Savona, e dopo aver:
 
- letto la decisione del GUN, e relativi allegati, in merito alla seconda partita dei playoff del campionato nazionale maschile di A/1 di pallanuoto tra le squadre della Pro Recco e della RN Savona disputatasi il giorno 5 giugno a Recco, nel quale si fa riferimento ad un infortunio occorso dopo qualche minuto dall'inizio del primo tempo al giocatore Federico Mistrangelo, fallo non visto né refertato dagli arbitri;
 
- visionato il filmato relativo all'episodio di cui sopra (reperibile sui siti internet waterpoloweb.com e waterpolodevelopmentworld.com che rimandano ad un link del sito youtube.com) nel quale appare in tutta evidenza come il giocatore della Pro Recco Niccolò Figari con un'azione volontaria sferra una gomitata violentissima con cui colpisce al volto l'atleta Federico Mistrangelo;
 
- verificato che a seguito di tale colpo l'atleta Federico Mistrangelo riportava un danno fisico di particolare gravità consistente nella frattura scomposta e frammentata del setto nasale con prognosi di 25 giorni, come risulta dal certificato del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona dove l'atleta Federico Mistrangelo si recava subito dopo l'infortunio, così come dichiarato dallo stesso in audizione telefonica odierna, riservandosi di produrre il suddetto certificato, e specificando altresì che il giorno 8 giugno 2010 si dovrà sottoporre ad intervento chirurgico con contestuale ingessatura del setto nasale;
 
- considerato che risulta provata la sopra specificata condotta posta in essere da Niccolò Figari in danno a Federico Mistrangelo, con conseguente grave lesione fisica, e che, pur non essendo in ogni caso consentita dalle regole del gioco, è stata compiuta con evidente e palese intenzionalità del gesto avendo attuato con coscienza e quindi con colpa grave, se non dolo, un comportamento aggressivo verso l'avversario mettendone a repentaglio l'incolumità fisica, vista anche la delicata zona interessata, e cioè il volto;
 
- evidenziato che l'attività sportiva della pallanuoto, anche se prevede degli "scontri" fisici tra gli atleti, non può essere catalogata come attività ad elevato rischio di lesioni, se non nei limiti di quanto consentito dalla specificità dell'attività stessa, limiti che non si rinvengono nella dinamica della fattispecie de quo, che per le sue particolari modalità è stata caratterizzata da una evidente volontarietà, anche per la durezza del colpo in sé, che per l'intensità e per la zona colpita, è stato tale da comportare nel soggetto agente la prevedibilità di un serio pericolo di un evento lesivo dell'integrità fisica dell'avversario, procurandogli così una lesione la cui entità e gravità è tale da escludere il caso fortuito, considerata la volontarietà e la violenza con cui il gesto è stato effettuato;
 
- osservato che la condotta di Niccolò Figari, pur essendosi verificata in una situazione di gioco, appare in contrasto e violazione dei principi di lealtà, educazione e cultura sportiva, a cui tutti gli atleti devono prestare rigorosa osservanza con rispetto delle regole tecniche del gioco e degli avversari, senza superare l'area del rischio consentito ed accettato.