Segue il dispositivo della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI (prot. n. 00165) nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 8/2010 presentato in data 3 giugno 2010 dalla Soc. Fiorentina Waterpolo contro la Federazione Italiana Nuoto e nei confronti della Soc. ASD Orizzonte Catania, della Soc. ASD Polisportiva Messina e dell'atleta Silvia Bosurgi avverso la decisione della Commissione di Appello Federale della Federazione Italiana Nuoto in data 28 maggio 2010 che ha disposto la sospensione da ogni attività fino al 1° luglio 2010 dell'atleta Silvia Bosurgi; la comminazione alla Soc. ASD Polisportiva Messina dell'ammenda di euro 1.000,00; il non luogo a procedere nei confronti della Soc. ASD Orizzonte Catania.
Dichiara inammissibile il ricorso;
alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio.