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Pallanuoto: la Procura Federale deferisce Matteo Emmolo e Piero Borelli

Pallanuoto

Seguono i provvedimenti con i quali il Procuratore Federale, avv. Carlo D'Amelio, deferisce l'atleta della Carige Olio Carli Imperia Matteo Emmolo e il dirigente della Lake Iseo Brixia Piero Borelli.
 
Letto il verbale dell'incontro di serie A1 femminile svoltosi il 14/04/2011 presso la piscina comunale di Imperia tra la Mediterranea Imperia e la Beauty Star Plebiscito Padova (arbitri P. Bensaia e A. Severo), trasmesso dal GUN con nota del 19/04/2011, rilevato che nel verbale è riportato quanto segue “tra la fine del secondo tempo e l’inizio del terzo entrava sul piano vasca un atleta della società Imperia maschile (Matte Emmolo) il quale gridava al nostro indirizzo frasi ed epiteti volgari; invitato tramite un dirigente della Società Imperia ad abbandonare il piano vasca usciva continuando ad inveire nei nostri confronti”; ritenuto che la sopra indicata condotta tenuta dal Sig. Matteo Emmolo non appare conforme ai quei principi di correttezza, probità, educazione e cultura sportiva a cui tutti i soggetti tesserati devono prestare rigorosa osservanza nel reciproco rispetto in ossequio ai principi dello Statuto Federale e del Regolamento Organico, ed anzi sono connotate da un particolare grado di offensività tali da ledere la dignità personale dell’Ufficiale di Gara Sig. Paolo Bensaia;
il Procuratore Federale deferisce alla Commissione Disciplinare, organo dinanzi alla quale è tenuto a comparire, il Sig. MATTEO EMMOLO, per violazione dell’art. 6 dello Statuto Federale e per violazione dell’art. 13 del Regolamento Organico, giusti i motivi di cui in narrativa che precede.
 
Letta la comunicazione del 2/5/2011 del Sig. PIERO BORELLI, dirigente non consigliere della Società Brixia Leonessa Nuoto, indirizzata al Presidente della F.I.N., e p.c. al Segretario Generale, alla Commissione Disciplinare e suo presidente nonché al Comitato Regionale Lombardo, contenente affermazioni gravissime nei confronti della Commissione Disciplinare tacciata “di essere diventata una casta al di sopra di tutto e di tutti tanto da permettersi di eseguire una tale grave decisione (pubblicazione della decisione sul sito Fin prima di comunicarla ai diretti interessati)” e nei confronti dei componenti degli arbitri visto che “allo stato attuale ogni lodo…è un affare per i componenti della commissione, considerato l’elevato costo delle spese legali dei lodi; tenuto presente quanto statuito dalla Corte Federale con parere del 7 febbraio 2007 in merito all’art. 22 del Regolamento Organico che vieta di esprimere censure e/o critiche nei confronti degli Organi della Federazione, laddove si è ribadito che la suddetta norma deve essere intesa con valore precettivo e deontologico, non intendendo impedire né limitare il giusto diritto di critica, di cui il Sig. Borelli aveva ed ha tutto il diritto, ma, tale diritto di critica non deve travalicare i limiti della corretta convivenza civile e non può sfociare in affermazioni di natura offensiva lesive dell’onorabilità del destinatario di essa; ritenuto che nel caso di specie le espressioni utilizzate dal Sig. Borelli hanno travalicato i limiti sopra indicati dalla Corte Federale ed, in particolare, per quelle utilizzate nei confronti della Commissione Disciplinare della Federazione, organo di giustizia sportiva, tacciata sostanzialmente di essere una sorta di ceto della giustizia sportiva che si arroga speciali diritti e privilegi e di cui non deve rispondere a nessuno, sottolineandone implicitamente un profilo di inadeguatezza ed inidoneità, con ovvie conseguenze deprecabili sul piano etico sportivo, come pure per quanta riguarda i componenti dei collegi arbitrali, i cui compensi sembrano sfuggire ad ogni regola mentre invece così non è visto il disposto dell’art.10 del Regolamento Arbitrati, che stabilisce che per gli onorari si applicano le tariffe minime professionali in vigore; che in ogni caso, anche se non è stato utilizzato un mezzo di pubblica diffusione per esprimere le sopra indicate offensive affermazioni in ordine all’operato della Commissione Disciplinare e del sistema della determinazione dei compensi dei componenti dei collegi arbitrali, i rapporti tra soggetti federali, fermo restando il diritto di critica, devono in ogni caso essere improntati a criteri di rispetto e di educazione per quei principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare tali rapporti e a tali principi non sono ispirate le menzionate espressioni utilizzate dal Borelli;
il Procuratore Federale deferisce alla Commissione Disciplinare, organo dinanzi alla quale è tenuto a comparire, il Sig. PIERO BORELLI per violazione dell’art. 6 dello Statuto federale e 22 del vigente Regolamento Organico giusti motivi di cui in premessa.