Il Procuratore Federale, avv. Carlo D'Amelio, ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società RN Camogli, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a seguito del comunicato stampa diffuso giovedì 7 aprile, per violazione degli artt. 6 dello Statuto Federale e 5 del Regolamento Organico.
Di seguito le motivazioni che hanno indotto la Procura Federale ad adottare il provvedimento.
- Letto il comunicato stampa della Società Rari Nantes Camogli pubblicato sui siti waterpolodevelopmentworld.com e waterpoloweb.com in data 7/04/2011, nonché, sia pure per stralci, sulla Gazzetta dello Sport dell’8/4/2011 in merito alla categoria degli Ufficiali di Gara;
- Osservato che nel predetto comunicato sono contenute affermazioni gravissime nei confronti della classe arbitrale, come risulta dal testo (parziale) riportato appresso: “Per sottolineare la propria avversione a questo sistema arbitrale che di fatto mortifica la Pallanuoto e ne decreta la fine […] Per evidenziare e chiedere che siano calmierati l’isterismo e l’intolleranza della classe arbitrale italiana che ubbidisce a precise disposizioni, ma che non riesce a gestirle con buon senso […] Per spronare le altre squadre a protestare e per spingere la lega a coordinare la contestazione […] La Rari Nantes Camogli inizierà Gara 1 dei play-off contro la Rari Nantes Savona, domani venerdì 8 aprile ore 20.30, schierando in acqua per i primi minuti il capitano con la squadra giovanile”.
- Tenuto presente quanto statuito dalla Corte Federale con parere del 7 febbraio 2007 in merito all’art. 22 del Regolamento Organico che vieta di esprimere censure e/o critiche nei confronti degli Organi della Federazione, laddove si è ribadito che la suddetta norma deve essere intesa con valore precettivo e deontologico, non intendendo impedire né limitare il giusto diritto di critica, di cui la Società Rari Nantes Camogli aveva ed ha tutto il diritto, ma, tale diritto di critica non deve travalicare i limiti della corretta convivenza civile e non può sfociare in affermazioni di natura offensiva lesive dell’onorabilità del destinatario di essa;
- Ritenuto che nel caso di specie le espressioni utilizzate dalla Rari Nantes Camogli hanno travalicato i limiti sopra indicati dalla Corte Federale ed, in particolare, per quelle utilizzate nei confronti degli Ufficiali Gara, tacciati sostanzialmente di esser un sistema incapace ed incompetente, con capacità esiziali per la pallanuoto, assoggettati se non asserviti a precise disposizioni di soggetti non meglio identificati e addirittura invitando altre società affiliate a protestare e contestare nonché ventilando forme eclatanti di protesta, quale quella di schierare la squadra giovanile nella partita di play-off di Serie A1, in dispregio totale dell’osservanza degli elementari principi sportivi;
- Considerato che è stato utilizzato un mezzo di pubblica diffusione per significare le sopra indicate offensive affermazioni in ordine all’operato degli Ufficiali Gara nonché manifestare espressioni che incitano a condotte non consone ai precetti dell’attività sportiva, così violando i criteri di rispetto e di educazione e dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare i rapporti tra soggetti federali e a tali principi non sono ispirate le menzionate espressioni utilizzate dalla Rari Nantes Camogli.