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Nota della FIN. Chiarimenti sulla Giunta

Federazione
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Per chiarire la posizione della Federazione Italiana Nuoto in relazione alle decisioni adottate dalla Giunta Nazionale del CONI tenutasi oggi a Roma, pubblichiamo la lettera inviata dal presidente Paolo Barelli ai membri di Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI il 7 giugno scorso con allegato il parere della Commissione Federale di Garanzia depositato il primo giugno. Cogliamo l'occasione per ribadire che la Federnuoto intraprenderà, nel pieno rispetto delle norme, ogni azione consentita per tutelare la propria immagine e quella dei propria tesserati.   


"In attuazione del mandato ricevuto dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 6 giugno u.s., provvedo ad inviare alle SS.VV. la presente lettera di chiarimenti - corredata dal parere della Commissione Federale di Garanzia - per evitare la determinazione di convincimenti su basi incomplete ed eventualmente assumere decisioni tecnicamente non corrette qualora venisse richiesto dal CONI.
Mi riferisco, naturalmente, a quanto accaduto durante la riunione di Giunta e del Consiglio Nazionale del 24 maggio scorso, allorché il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, mi ha intimato a ritirare il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (disponibile presso la segreteria federale), pena l'applicazione dei commi 7 e 8 dell'art. 25 del vigente Statuto della FIN che prevede l’ineleggibilità o la decadenza degli eletti in caso di contenziosi giudiziari “in essere” promossi dai candidati alle cariche elettive o sopraggiunti dopo la loro elezione.
Come ricorderete la notizia è stata riportata da molti organi di stampa, creando un ennesimo caso nel mondo sportivo, peraltro amplificato mediaticamente dall’attenzione prestata in quei giorni alla Federnuoto che aveva conquistato 32 medaglie ai campionati europei di Londra conclusi da meno di 48 ore.
Mi sembra utile e doveroso formulare delle precisazioni, anche perché - confrontandomi nei giorni scorsi con alcuni illustri componenti della Giunta e del Consiglio Nazionali del CONI – ho preso atto che i termini reali e veri della questione non sono noti a tutti.
Invito pertanto, chi ancora non avesse provveduto, a leggere direttamente gli atti ufficiali e, nel contempo, vi riassumo brevemente la vicenda per dovere di verità.
Il ricorso al TAR ha natura esclusivamente, e sottolineo esclusivamente, “tecnico-formale”: in pratica la FIN è ricorsa al TAR tredici mesi fa (!) in quanto ritiene di essere stata lesa in un suo diritto fondamentale, peraltro riconosciuto dall’ordinamento generale italiano, ovvero quello di vedersi garantita una corretta composizione del giudice naturale che per legge deve essere assicurata ad ogni soggetto dell’ordinamento statale e, dunque, anche dell’ordinamento sportivo.
La decisione n. 1 del 22 dicembre 2014, con la quale il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato la sentenza del Tribunale federale di appello, è stata assunta dal Collegio di Garanzia nella sua composizione a “sezioni unite” e quindi nella sua funzione di vertice assoluto della “giustizia sportiva” (nel senso che dopo tale giudice non vi era e non vi è altro giudice sportivo che possa rivedere le decisioni assunte da questo organo); ma, ed è questa la questione centrale, la decisione è stata assunta con la partecipazione al collegio giudicante di soli 3 giudici e non dei 5 previsti dalla norma sportiva!
Infatti, prima dell'udienza, 2 giudici si sono astenuti dichiarando di non poter partecipare; però - anziché operare una loro sostituzione come previsto anche allora dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI attraverso il richiamo alle “norme generali del processo civile” - il presidente del Collegio di Garanzia ha deciso di procedere ugualmente con i soli 3 giudici rimasti nonostante la vana eccezione sollevata dal legale presente in udienza in rappresentanza della FIN.
Tale scelta ha portato all’annullamento di una decisione degli organi giudicanti della FIN con una strana ed irrituale “fretta”, ma soprattutto alla composizione di un organo inesistente e, quindi, presuntivamente “illegale” nel senso letterale del termine, ossia non previsto da nessuna norma sportiva: un Collegio di Garanzia “a sezioni unite” composto da 3 giudici, anziché da 5.
A questo punto, ed esclusivamente per le suddette ragioni, la FIN (si badi: la FIN e non Barelli) ha proposto ricorso al TAR, cioè al Giudice ordinario statale competente, in quanto la decisone era stata assunta dall’ultimo grado della giurisdizione sportiva.
Con questo ricorso la FIN ha chiesto al TAR semplicemente di prendere atto che il Collegio di Garanzia ha adottato una decisione senza essere composto come prevede la norma sportiva e, dunque, non era un giudice legittimamente costituito secondo la propria norma sportiva.
Attenzione: questo passaggio è fondamentale. Non si sta chiedendo che il TAR annulli il provvedimento del Collegio di Garanzia affinché la questione sia valutata nella sostanza da un giudice ordinario statale. Al contrario: la FIN contestava che la decisione del Collegio di Garanzia fosse assunta con una composizione contraria a quella prevista dalla medesima norma sportiva. Infatti, come già evidenziato, il Collegio di Garanzia che ha assunto quella decisione era irritualmente composto (3 giudici invece che 5) e dunque non era neppure “giudice” in senso tecnico.
Quanto espresso permette di stabilire due punti fermi, che potrebbero aiutare ciascuno di Voi a formare le rispettive valutazioni personali, anche da un punto di vista giuridico.
Il primo punto è che il ricorso al TAR è stato proposto dalla FIN e non da Paolo Barelli, che ha ricevuto semplicemente il mandato del Consiglio Federale a sottoscriverlo in qualità di “legale rappresentante pro tempore” della Federazione. Ne deriva che non sono applicabili al sottoscritto (né ai componenti del medesimo Consiglio Federale) le norme indicate dal Presidente Malagò e contenute negli articoli 25, commi 7 ed 8 dello Statuto della FIN e derivanti dai Principi di funzionamento delle Federazioni Sportive che prevedono requisiti “personali”, cioè della “persona fisica”, di decadenza e di ineleggibilità. Ne consegue che Paolo Barelli, come “persona”, non ha nessuna vertenza in essere con il CONI e gli altri organismi indicati dall’art. 25; pertanto non avendo presentato autonomamente nessun ricorso al TAR, autonomamente non può neppure ritirarlo. Per la rinuncia agli atti è necessaria una nuova deliberazione del Consiglio Federale.
Il secondo punto è che con il ricorso al TAR, la FIN - lungi dal violare la clausola compromissoria - ribadisce la necessità della riaffermazione del vincolo giurisdizionale sportivo. La FIN chiede al TAR di riconoscere che sia proprio il Collegio di Garanzia il giudice competente nella questione, ma esattamente quello previsto nella norma sportiva, nella sua composizione di 5 giudici e non un altro, composto da 3 giudici, non previsto da nessuna norma sportiva.
Ovviamente dopo le affermazioni del Presidente Malagò, la FIN, anche considerati gli attacchi ingiustamente subiti negli ultimi anni, ha approfondito la questione in senso “tecnico-giuridico” ai fini di verificare se nella minacciata decadenza vi fosse un qualche fondamento di legittimità.
Il 1° giugno ha ricevuto il parere, richiesto a norma dello Statuto federale, reso dalla Commissione Federale di Garanzia che, in relazione al ricorso al TAR, rileva la assoluta mancanza di fondamenti giuridici legittimanti un'eventuale azione di ineleggibilità e/o decadenza nei confronti del Presidente della Federnuoto e/o dei singoli componenti del Consiglio Federale.
La Commissione Federale di Garanzia, in merito al conferimento del Consiglio Federale al Presidente della FIN di proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha indicato con chiarezza la legittimità, sia in senso generale sia in senso sportivo, dell'azione intrapresa dalla Federnuoto.
Successivamente l’interpretazione della normativa espressa dalla Commissione di Garanzia è stata oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso del Consiglio Federale, che ha condiviso la posizione di regolarità della Federnuoto nei confronti del CONI e delle leggi che ne disciplinano l'attività, confermando la correttezza anche tecnica del mandato che era stato affidato al Presidente ai fini della sottoscrizione del ricorso al TAR.
Alleghiamo le conclusioni della Commissione federale di Garanzia, sia quale contributo per un sereno approfondimento della materia contesa, sia come memoria illustrativa dei veri contenuti della questione, da utilizzare qualora venisse richiesto a ciascuno di Voi, in sede di Giunta e/o Consiglio Nazionale del CONI, l’espressione di un Vostro parere personale, giuridicamente vincolante, che possa incidere sulla attuale struttura di vertice della FIN".


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