Il procuratore federale, avv. Carlo D'Amelio, ha deferito alla commissione disciplinare:
- il Sig. ANGIOLINO BARRECA, nella qualità di dirigente sociale, per violazione dell’art. 6, commi 4 e 5, dello Statuto Federale, art. 12 del vigente Regolamento Organico e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 2.12.2012, e la società PRO RECCO, in persona del Presidente p.t., in base al disposto di cui all’art. 19 del Regolamento di Giustizia Federale, affinché venga loro irrogata, rispettivamente, la sanzione della squalifica di mesi due da ogni attività federale per il sig. Barreca e di € 3.000,00 a titolo di ammenda per la società Pro Recco.
- La società SPORT MANAGEMENT, in persona del Presidente p.t., per violazione dell’art. 6, commi 3 e 5, dello Statuto federale e dell’art. 6 del Regolamento Organico e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 2.12.2012, affinché le venga irrogata la sanzione di € 2.000,00 a titolo di ammenda.
- Gli atleti MAURIZIO FELUGO, PIETRO FIGLIOLI, STEFANO TEMPESTI, NICCOLÒ GITTO, JOVANOVIC DENI FIORENTINI, MATTEO AICARDI, MASSIMO GIACOPPO, FEDERCO LAPENNA, GIACOMO PASTORINO, NICCOLÒ FIGARI, ANDREA FONDELLI e STEFANO LUONGO, tesserati per la società Pro Recco per violazione dell’art. 6, commi 4 e 5, dello Statuto Federale, artt. 12 e 17 del vigente Regolamento Organico e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni in data 2.12.2012, affinchè venga loro irrogata la sanzione dell’ammonizione con diffida.